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COVID-19. Ordinanza del Ministro della Salute del 28 agosto 2021. Aggiornamento sulle regole di ingresso in territorio italiano per chi arriva dall’India.

Si informa che, con l’Ordinanza del 28 agosto 2021, il Ministro della Salute ha previsto una graduale estensione delle categorie di viaggiatori provenienti dall’India ai quali è consentito l’ingresso in territorio italiano.

L’Ordinanza completa un sistema di regole introdotte da precedenti fonti normative (Ordinanze del Ministero della Salute del 29 luglio e del 24 giugno 2021 e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021).

L’insieme di queste regole prevede che, dal 31 agosto al 25 ottobre 2021, l’ingresso e il transito in territorio italiano delle persone che nei quattordici (14) giorni antecedenti abbiano soggiornato o transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka è consentito, a condizione che non manifestino sintomi da COVID-19, a coloro i quali si trovino in una delle seguenti categorie:

a. tutti i cittadini italiani (sia quelli iscritti all’AIRE, sia quelli che debbano raggiungere la propria residenza anagrafica, fissata anteriormente al 28 agosto 2021);

b. soggetti che, a prescindere dalla cittadinanza e dalla residenza, facciano ingresso per motivi di studio;

c. soggetti che, a prescindere dalla propria cittadinanza, intendano raggiungere il proprio luogo di residenza anagrafica stabilita in data anteriore al 28 agosto 2021;

d. soggetti che intendano raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza anagrafica dei figli minori, del coniuge o della parte di unione civile.

e. marittimi che si rechino in Italia per raggiungere una nave per l’imbarco;

f. partecipanti a competizioni sportive (atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori, rappresentanti della stampa estera) di livello agonistico e di preminente interesse nazionale su invito del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o del Comitato Italiano Paralimpico (CIP)

g. componenti delle delegazioni ufficiali invitate agli incontri internazionali della Presidenza italiana del G20;

h. soggetti previamente autorizzati dal Ministero della Salute per inderogabili motivi di necessità.

Fatto salvo per i soggetti di cui alle lettere e), f) e g), per i quali sono previsti protocolli sanitari specifici, gli aventi diritto all’ingresso sul territorio nazionale sono tenuti a:

1. presentare il formulario digitale di localizzazione, in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata, al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli;

2. presentare, al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, la certificazione di essersi sottoposto nelle settantadue (72) ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

3. sottoporsi a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine: in caso di esecuzione di test molecolare, il soggetto è comunque tenuto in isolamento fino all’esito dello stesso;

4. sottoporsi a isolamento fiduciario presso l’indirizzo indicato nel formulario digitale di localizzazione per un periodo di dieci (10) giorni;

5. effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci (10) giorni di isolamento fiduciario.

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di compilazione del formulario digitale di localizzazione, gli equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci provenienti dall’India sono soggetti all’obbligo di un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto (48) ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. Inoltre, dal momento dell’ingresso in Italia e fino al rientro in sede, ad essi si applica la misura dell’isolamento fiduciario per un periodo di dieci (10) giorni.

Per ulteriori dettagli, si invita a consultare la pagina del Ministero della Salute.

L’Ambasciata d’Italia a New Delhi e i Consolati Generali d’Italia a Calcutta e Mumbai restano a disposizione per informazioni e assistenza.

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