Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) offre borse di studio in favore di studenti stranieri* e cittadini italiani residenti all’estero (IRE)** per l’Anno Accademico 2020-2021, con l’obiettivo di favorire la cooperazione in campo culturale, scientifico e tecnologico, la proiezione del sistema economico dell’Italia nel mondo e la diffusione della conoscenza della lingua e cultura italiana (Rif. Legge 288/55 e successive modifiche e integrazioni).
Le borse di studio sono destinate quest’anno esclusivamente ai rinnovi per il completamento dei programmi di studio, formazione e/o ricerca presso Istituzioni italiane statali o legalmente riconosciute, già in corso nell’anno accademico 2019-2020.
La borsa di studio copre soltanto la frequenza di corsi sul territorio italiano. La lista dei Paesi beneficiari è consultabile alla seguente pagina del Portale “Study in Italy”:
https://studyinitaly.esteri.it/en/call-for-procedure.
Art. 1
TIPOLOGIE DI BORSE DI STUDIO
Le borse di studio per corsi universitari di Laurea Magistrale, i corsi di alta formazione professionale, artistica e musicale (AFAM) e Dottorati di Ricerca possono avere una durata di 9 (nove) mesi, salvo diverse disposizioni che saranno oggetto di separata comunicazione dall’Ufficio VII – DGSP alle sedi interessate.
Art. 2
REQUISITI DI ACCESSO
Le candidature possono essere presentate esclusivamente da coloro che saranno in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del bando (2 OTTOBRE 2020, 14.00 ora italiana).
Possono candidarsi coloro che abbiano usufruito della borsa di studio MAECI nell’Anno Accademico 2019-2020 per la prosecuzione o il completamento di un corso di studi pluriennale di cui all’art. 1, presentando normale domanda. Il rinnovo della borsa è concesso ai soli candidati che certifichino di aver sostenuto esami per un numero minimo di 15 crediti (CFU) o, per i dottorandi, una valutazione positiva del lavoro svolto comprovata da una lettera di attestazione del loro tutor.
Art. 3
DECORRENZA DELLA BORSA
Le borse oggetto del presente bando possono essere usufruite dal 1 novembre 2020 al 31 luglio 2021. Uno spostamento del periodo di validità della borsa, opportunamente motivato, potrà essere richiesto entro e non oltre il 13 ottobre 2020 e dovrà essere autorizzato dall’Ufficio VII – DGSP.
Art. 4
INAMMISSIBILITÀ
I dipendenti di Uffici della Pubblica Amministrazione italiana e i loro discendenti di I° grado sono esclusi dalla concessione delle borse di studio.
Le borse di studio MAECI non sono concesse per la frequenza di corsi presso Istituzioni straniere, con sede in Italia o all’estero, né presso Istituti, Centri o laboratori di ricerca privati non riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca italiano.
Le domande presentate da candidati privi dei requisiti richiesti non saranno prese in considerazione.
Art. 5
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le candidature per la selezione relativa all’assegnazione delle borse di studio dovranno essere
inviate esclusivamente per via telematica, accedendo al Portale Study in Italy https://studyinitaly.esteri.it
previa registrazione attraverso username e password
Cliccare qui per accedere alla procedura di registrazione: https://studyinitaly.esteri.it/registrazione
Nella registrazione al Portale Study in Italy si raccomanda di utilizzare un indirizzo email stabile e di uso frequente; successive comunicazioni saranno infatti inviate a tale indirizzo.
Le candidature online devono essere trasmesse dal candidato entro le 14.00 (ora italiana) del 2 OTTOBRE 2020.
Le candidature pervenute oltre tale termine saranno considerate irricevibili.
Art. 6
PROCEDURE DI SELEZIONE E ASSEGNAZIONE DELLE BORSE
6.1 Selezione dei candidati
Le candidature saranno esaminate da una commissione istituita dalla Rappresentanza Diplomatica competente per territorio.
6.2 Procedure di Assegnazione
L’assegnazione delle borse di studio sarà effettuata sulla base del possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2.
6.3 Pubblicazione della lista dei vincitori
La Rappresentanza Diplomatica competente provvederà alla pubblicazione della lista dei vincitori sul proprio sito Internet.
Art. 7
PAGAMENTO TASSE DI ISCRIZIONE
I vincitori di borse di studio offerte dal Governo italiano possono beneficiare dell’esonero dal pagamento delle tasse di iscrizione e dei contributi universitari sulla base di quanto stabilito da ogni singola università in base alla normativa sull’autonomia delle Università.
Art. 8
COPERTURA ASSICURATIVA MEDICA
I borsisti beneficiano di una polizza assicurativa a carico del MAECI per la copertura di eventuali spese per malattie o infortuni esclusivamente per la durata della borsa di studio.
Sono escluse dalla copertura assicurativa le malattie dipendenti da condizioni fisiche o patologiche pre-esistenti.
Art. 9
PAGAMENTO DELLA BORSA
Il vincitore di una borsa di studio MAECI riceverà un importo mensile di 900 euro erogato con
cadenza trimestrale sul conto corrente a lui intestato presso un istituto bancario italiano.
Il pagamento della borsa di studio potrà essere effettuato esclusivamente a seguito dell’iscrizione presso l’Istituzione prescelta e della presentazione da parte del borsista della documentazione richiesta, con le tempistiche amministrative necessarie.
I pagamenti verranno effettuati dopo il termine di ogni trimestre.
L’ultima rata di pagamento verrà erogata solamente dopo l’accertamento del buon andamento del percorso accademico prescelto.
Art. 10
INCOMPATIBILITÀ
La borsa di studio assegnata è incompatibile con ogni altra borsa di studio erogata dal Governo Italiano o da Enti pubblici italiani, incluse quelle del diritto allo studio regionale.
NOTA BENE
* I candidati provenienti dall’India sono tenuti a registrarsi anche sul portale del Ministry of Human Resource Development (http://proposal.sakshat.ac.in/scholarship/)
** Le borse di studio denominate “borse IRE” sono offerte unicamente per i seguenti Paesi: Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Etiopia, Perù, Sud Africa, Uruguay e Venezuela.